È stato reso pubblico il provvedimento che introduce il nuovo sistema di incentivi e tasse per l’acquisto di nuovi veicoli. Difatti dovrebbe rappresentare la versione definitiva visto che è stato anche incluso nell’attuale Legge di Bilancio.
Le nuove norme saranno in vigore a partire dal prossimo marzo 2019 e sono state modificate anche sulla base dei suggerimenti forniti da E_mob che raccoglie istituzioni, associazioni e aziende della mobilità elettrica.
Le novità di questa ultima versione del provvedimento vanno ricercate nei limiti di accesso all’ecotassa o all’ecobonus
Ora l’ecotassa al momento dell’acquisto viene introdotta a partire da valori di CO2 pari a 161 g/km, rispetto agli originari 110 g/km. Ciò per preservare le vetture più piccole ma anche i veicoli di categoria superiore.
In questo modo vengono introdotte quattro fasce di emissioni alle quali va applicato uno specifico importo, eccole:
- 161-175 g/km: 1.100 euro
- 176-200 g/km: 1.600 euro
- 201-250 g/km: 2.000 euro
- Superiori a 250 g/km: 2.500 euro
Per conoscere il valore di CO2 emessa bisognerà controllare la carta di circolazione.
Il bonus invece non sarà applicato sulla fascia che includeva i 70 e i 90 g/km di CO2 visto che verrà applicato alle sole vetture elettriche e alle ibride plug-in. Ecco invece le altre due fasce presenti:
- 0-20 g/km: 6.000 euro con rottamazione o 4.000 senza rottamazione
- 21-71 g/km: 2.500 euro con rottamazione o 1.500 senza rottamazione
Esiste però un tetto massimo per quanto riguarda il prezzo di vendita della vettura. Superato questo limite non si avrà diritto all’ecobonus
Tale soglia viene fissata a 45.000 euro IVA esclusa, quindi 54.900 euro applicando l’IVA.
Il provvedimento fissa anche delle interessanti agevolazioni per quanto riguarda l’installazione di colonnine domestiche o condominiali, utili alla ricarica privata dei veicoli.
In questo caso il contributo prevede una detrazione di imposta lorda al 50% da applicare alle spese utili per l’infrastruttura di ricarica o per la modifica degli impianti elettrici.